Distributori, installatori, centri di assistenza non hanno più l’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali per il deposito ed il trasporto dei RAEE.

Dal 15 novembre 2024 entra in vigore la Legge 14 novembre 2024, n. 166, tra le novità di maggior rilievo spicca l’abolizione per i distributori e i terzi da questi incaricati della gestione dei RAEE dell’obbligo di iscrizione all’Albo gestori ambientali in categoria 3bis che però è nei fatti sostituita, per poter effettuare il deposito preliminare alla raccolta, dall’iscrizione al Centro di coordinamento RAEE dei luoghi ove avviene tale deposito preliminare.

Se tale previsione non viene rispettata il distributore che dovesse effettuare il deposito preliminare alla raccolta non potrà avvalersi delle modalità semplificate. Con le conseguenze di una gestione dei rifiuti di terzi non autorizzata, in molti casi anche di rifiuti classificati come pericolosi.

L’ Albo nazionale gestori ambientali sta procedendo d’ufficio alla cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis per tutte le imprese interessate, con decorrenza 15 novembre 2024; qualora l’impresa risulti iscritta, oltre che alla categoria 3-bis, ad altre categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali, l’iscrizione relativa a queste ultime non subirà alcuna modifica e rimarrà regolarmente attiva.

Infine, per quanto concerne la documentazione che accompagna il trasporto, questa è costituita dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

Iscrizione Centro Coordinamento RAEE

Comunicazione Centro Coordinamento RAEE