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Si ricorda che da gennaio 2023 è obbligatorio che qualsiasi tipo di imballaggio riporti specifica etichetta inerente le indicazioni di composizione degli imballaggi e le relative indicazioni per lo smaltimento (“etichettatura ambientale”) per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali.
Gli involucri potranno essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo, per il quale è sempre consentito il ricorso ai canali digitali (es. App, QR code, siti web), che possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio.
Gli operatori del settore avranno la possibilità di commercializzare fino a esaurimento delle scorte i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023.
Per la corretta gestione dell’etichettatura ambientale è necessario sapere quale sarà il destino dell’imballaggio:
- imballaggi destinati ad altre attività produttive (es. imballaggi utilizzati per proteggere, in fase di spedizione, le produzioni realizzate presso la propria attività produttiva e destinate ad un’altra azienda), B2B “business to business” (da attività ad attività),
- imballaggi destinati al consumatore finale (es. supermercati, negozi), B2C “business to consumer” (da attività a consumatore).
Nel primo caso le informazioni necessarie sono inerenti la sola codifica alfanumerica (es. PAP 20).
Nel secondo caso, è invece necessario riportare in etichetta, oltre alla codifica alfanumerica (es. PAP 20), anche le indicazioni inerenti la raccolta (es. raccolta carta).
Nel caso di imballaggi neutri come pellicole, vaschette in alluminio, sacchetti, pirottini per pasticcini, utilizzati, ad esempio, al banco freschi o per il libero servizio nei negozi di alimentari o pirottini dei singoli pasticcini, sui i quali, per ragioni tecniche, non è possibile apporre l’etichettatura ambientale, il Ministero Della Transizione Ecologica ha emanato specifiche linee guida dove viene chiarito che per queste casistiche l’obbligo di etichettatura si considera adempiuto qualora le informazioni in merito alla composizione dell’imballaggio ai sensi della decisione 129/97/CE e le informazioni per supportare il consumatore nella corretta raccolta differenziata, siano desumibili da schede informative rese disponibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informazioni sugli allergeni, o con apposite schede informative poste accanto al banco), o attraverso la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet con schede standard predefinite.
Di seguito si riportano i link alle apposite linee guida e faq elaborate da CONAI:
A seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento generale Europeo sulla protezione dei Dati Personali, che obbliga tutte le aziende ad adeguarsi alle disposizioni in ambito privacy ricordiamo nello specifico che, in materia di strumenti di controllo sul posto di lavoro (es. videosorveglianza, GPS sui mezzi aziendali, ecc), l’art 4 dello Statuto dei Lavoratori (L.300/1970) stabilisce presupposti ed relativi adempimenti in capo al Datore di Lavoro.
La normativa riguarda le aziende in cui sono presenti lavoratori dipendenti e prevede quale condizione necessaria per l’installazione di impianto di videosorveglianza, GPS o altri strumenti di accertamento, un’autorizzazione preventiva rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.
L’azienda quindi, prima dell’installazione, è obbligata a presentare apposita istanza nella quale vengano indicate le motivazioni che ne determinino la necessità quali ad esempio esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro, tutela del patrimonio aziendale.
A seguito di autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro, sarà possibile procedere con la relativa messa in funzione dell’impianto di videosorveglianza oppure del sistema di geo localizzazione o degli altri strumenti di potenziale controllo che l’azienda ha deciso di adottare.
La sola installazione e/o la messa in funzione prima della prescritta autorizzazione, è sanzionabile come previsto dall’art. 38, comma 1, Legge 300/70 (la pena dell'ammenda da 154 euro a 1.549 euro o l'arresto da 15 giorni a 1 anno).
E’ altresì sanzionabile l’installazione di telecamere finte o non funzionanti qualora non vi sia stata opportuna autorizzazione così come la messa in funzione dei dispositivi nel periodo intercorrente tra la presentazione dell’istanza e l’emissione dell’autorizzazione da parte dell’Ispettorato.
Dal primo gennaio 2022 è in vigore il D.Lgs. 32/2021 che stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività effettuate per garantire l’applicazione della normativa in materia di sicurezza alimentare attraverso il pagamento di una tariffa forfettaria annua per alcune attività mentre per tutte le altre è previsto un onere nel caso in cui si renda necessario il sopralluogo da parte dell’organo di controllo a seguito ad esempio in caso di sospetta non conformità.
Sono assoggettati al pagamento della tariffa forfettaria annua le imprese che hanno commercializzato all’ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una delle attività elencate nell’allegato 2 sezione 6 tabella A (a titolo esemplificativo e non esaustivo: produzione di bevande alcoliche; lavorazione del caffè; produzione di pasta secca e/o fresca; produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria; produzione di prodotti di gelateria; produzione di cibi pronti in genere; lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita; ristorazione collettiva, inclusa ristorazione di comunità ed eventi; commercio all’ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry; deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento; deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione e o vendita di alimenti; ecc.)
In generale invece per tutte le altre aziende alimentari soggette a controlli ufficiali, originariamente non programmati, ad esempio quelli che si sono resi necessari in caso di accertata non conformità, o sospetta non conformità successivamente confermata, si applicherà una tariffa calcolata su base oraria (80 euro/ora) per ciascun addetto presente durante l’esecuzione del controllo.
Il provvedimento di conversione in legge del Decreto Fiscale (D.L. 146/2021 convertito in legge dalla L. 215/2021) ha introdotto importanti novità in tema di sicurezza sul lavoro fra le quali di seguito segnaliamo le principali.
Rafforzamento della funzione e delle responsabilità dei preposti:
le modifiche più significative riguardano l’attribuzione al preposto non solo del compito di sovrintendere e vigilare sulla condotta dei lavoratori ma anche, in caso di rilevazione di comportamento non conforme, dell’obbligo di intervenire, richiedendo al lavoratore di modificare il proprio comportamento e, in caso di persistenza dell'inosservanza, l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore, informando i superiori diretti. Inoltre è previsto, in aggiunta al compito di vigilare sul mantenimento delle condizioni sicurezza di impianti e luoghi di lavoro anche l’obbligo di interrompere l’attività lavorativa qualora vengano individuate carenze, non conformità o situazioni di pericolo che non possono essere immediatamente eliminate.
Previsione di nuovi obblighi formativi, che coinvolgono per la prima volta anche per il datore di lavoro, tra cui:
l’introduzione dell’ obbligo di formazione anche per il datore di lavoro (prima non era previsto);
specifico rafforzamento della formazione in capo ai preposti, anche alla luce delle nuove responsabilità loro assegnate, con previsione di un aggiornamento almeno biennale e non più quinquennale;
Nello specifico, entro il 30.6.2022 dovrà essere approvato un aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni - che sostituirà quello attualmente in vigore - con la definizione dei criteri per l’erogazione della formazione e la verifica della sua efficacia.
Modifica della disciplina dell’addestramento dei lavoratori:
E’ stata modificata la norma sull’addestramento (affiancamento) dei lavoratori in nuove mansioni con previsione di specifici compiti in capo al datore di lavoro con riguardo alle modalità di erogazione, al contenuto ed alla documentazione.
Inasprimento della normativa che regola la sospensione dell’attività in caso di specifiche inadempienze:
è stato modificato l’art.14 del D. Lgs. 81/2008 che prevede la possibilità, per Ispettori del Lavoro e ATS, di sospendere l’attività lavorativa a seguito di una ispezione in azienda (non necessariamente ricollegabile ad un infortunio, ma anche ad attività ispettive di routine) che abbia riscontrato specifiche irregolarità (elencate tassativamente nell’allegato I del D.Lgs. 81/2008). Fra le situazioni che possono legittimare la sospensione dell’attività lavorativa si segnalano, in particolare, quella riguardanti: la mancata elaborazione del DVR, la mancata formazione e addestramento, la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione con nomina del responsabile, la mancata fornitura di DPI contro le cadute dall’alto, la mancanza di protezioni verso il vuoto, l’ omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.. La ’nuova’ misura della sospensione dell’attività può essere disposta anche al primo accesso ispettivo (di ATS o Ispettorato) non essendo necessaria la reiterazione delle violazioni.
PRODOTTO, COMUNICAZIONE E SITO INTERNET: l’importanza di aggiornarsi per rassicurare il cliente nell’era Post-Covid-19
La pandemia da COVID-19 rappresenta una sfida epocale per tutti i settori economici e, in particolare, per il turismo. In questi mesi, infatti, l’emergenza sanitaria in atto ha fortemente condizionato la scelta delle destinazioni turistiche e c’è da prevedere che questa situazione sia destinata a durare nel tempo. Per le aziende del mondo della ricettività, dunque, diventa fondamentale interpretare il cambiamento in modo adeguato e dotarsi di tutti gli strumenti necessari per fronteggiarlo, anche tenendo conto dell’ormai imminente arrivo della stagione invernale.
Sensibile a questa necessità, Free Work Servizi propone un’attività di consulenza rivolta alle imprese del settore turistico, per dotarle di tutti quegli strumenti adeguati ad affrontare l’attuale scenario, caratterizzato da nuovi bisogni emergenti da parte dei turisti (ad esempio, la domanda di sicurezza nella fruizione dell’esperienza turistica, la preferenza per il mercato di prossimità, la scelta orientata al turismo esperienziale ecc.). L’ospite ha nuove priorità da soddisfare, esigenze che vanno trasferite in innovativi prodotti-esperienze turistiche e in una rivisitazione della comunicazione multicanale dell’azienda, dal sito internet ai social, in un’ottica rassicurante.
L'innovazione del prodotto basato sulla sicurezza e il distanziamento, le nuove frontiere della comunicazione d’impresa e il digital marketing, costituiscono oggi, e così sarà per molto tempo, un vantaggio competitivo su cui costruire la strategia di identità peculiare di ogni singola struttura ricettiva, rafforzando la competitività e l'unicità dell’offerta proposta al cliente.
Perché è importante e indispensabile reinventare la modalità di comunicazione aziendale?
La comunicazione pre-Covid è diventata obsoleta, è quindi necessario:
- innovare i contenuti, adeguandoli alle nuove aspettative del cliente;
- privilegiare un’esposizione chiara e rassicurante che, accanto alle informazioni, trasmetta fiducia all’ospite;
- adeguare l’apparato iconico (immagini e photogallery).
Cosa offriamo?
- Strumenti concreti e applicativi, perché l’imprenditore possa diventare parte attiva nell’interpretare i cambiamenti prodotti dalla crisi e nell’ideare prodotti innovativi in linea con le aspettative dei clienti;
- le basi per valorizzare la propria offerta attraverso le più moderne strategie di comunicazione, per tenere viva l’attenzione dei clienti fedeli e, nel contempo, attrarre l’interesse di nuovi ospiti.
Come lo offriamo?
- Analisi personalizzata del prodotto, dell’offerta commerciale, della strategia di comunicazione, della clientela di riferimento, del sito internet aziendale, dei canali social, della reputazione aziendale on-line.
- Individuazione dei punti di forza da potenziare.
- Consulenza individuale della durata di un’ora, in cui l’imprenditore apprenderà: le opportunità su cui puntare per innovare il prodotto, anche nell’ottica della rassicurazione del cliente; buone pratiche internazionali Covid-19, per rendere più attraente e trasparente la proposta per l’inverno; la strategia personalizzata per gestire la crisi e illustrare alla clientela il modo migliore per fronteggiarla. La consulenza avverrà in giorni e orario concordato con l’azienda (extra-lavorativo per permettere ai titolari di partecipare) e verrà effettuata telefonicamente o tramite piattaforma video.
- Stesura di un report con le linee guida strategiche del nuovo prodotto e della nuova comunicazione.
- Elaborazione dei testi per rendere operativa la nuova strategia, nello specifico comunicazione: del nuovo prodotto idoneo alla mutata realtà; dei prezzi legati al nuovo prodotto; dei nuovi protocolli, da illustrare in modo semplice.
Chi realizzerà il servizio di consulenza?
Free Work Servizi si avvarrà di un professionista:
- provvisto di ventennale esperienza come docente esperto di turismo sostenibile, turismo globale presso UNWTO (organizzazione Mondiale del Turismo), OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico); Responsabile Marketing e Studi per le Associazioni Albergatori dell’arco Alpino. Da oltre un decennio lavora sul nostro territorio;
- che ha già fronteggiato crisi turistiche, nel ruolo di responsabile per l’Italia di catene alberghiere estere internazionali, acquisendo e applicando modelli di gestione esteri del “crisis management”:
- attentato 11 settembre 2001: responsabile vendite c/o 4.000 Accor Hotels ubicati in tutto il mondo;
- epidemia di SARS anno 2003: responsabile vendite e marketing c/o gli hotel 5 stelle lusso Sun International in Africa Australe;
- epidemia COVID-19 anno 2020: responsabile marketing e Ricerca per le Associazioni Alberghiere della Montagna Italiana; ha attivato fin da subito servizi di assistenza tecnica alle imprese, per PMI di Associazioni Albergatori, per le Camere di Commercio di gran parte d’Italia e per gli Enti Bilaterali del Turismo.
MODALITA’ DI GESTIONE DELLE NOSTRE ATTIVITA’ FORMATIVE
A seguito dei provvedimenti normativi emanati da Regione Lombardia con l'Ordinanza n. 555 del 29 maggio 2020 sono state introdotte le indicazioni per la gestione della formazione professionale, cui rientra anche quella obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro erogata ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Nello specifico è consentita la possibilità di riprendere a realizzare in presenza tutte le attività formative non esercitabili a distanza previa disposizione degli spazi in modo tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate tutte le misure organizzative e di prevenzione e protezione previste dall’ Allegato 1 dell' Ordinanza.
Al momento e fino al termine dell’emergenza, per tutti i corsi dove non è prevista una parte pratica è comunque consentito e, da un certo punto di vista consigliato, privilegiare la formazione a distanza.
Free Work Servizi Srl propone tutti i corsi che possono essere fatti secondo questa modalità tramite collegamento telematico in modalità sincrona assicurando quindi un’ interazione docente/discenti che nulla toglie a quella che si può ottenere da un corso in aula con la sola differenza che il corsista si collega dal proprio ufficio o dalla propria abitazione senza quindi nessuna forma di aggregazione.
Accanto a questo tipo di formazione Free Work Servizi organizza anche le parti pratiche dei corsi che devono necessariamente essere svolte in presenza e garantisce comunque per le aziende che lo ritengono imprescindibile la formazione in presenza; al fine di ottemperare a tutte le misure di sicurezza necessarie viene seguito un preciso protocollo sia dai docenti che a livello organizzativo.
Dal 27 agosto u.s. è in vigore il Decreto Legislativo n° 101 del 31 luglio 2020 che introduce nel nostro Paese importanti novità in materia di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, adeguando la normativa vigente a quanto previsto in sede europea.
Cosa sono le radiazioni ionizzanti?
Si tratta di particolari tipi di radiazioni elettromagnetiche dotate di una quantità di energia sufficiente per "ionizzare" la materia che attraversano, determinando la creazione di particelle elettricamente cariche. Queste ultime, rallentando il proprio moto, rilasciano energia creando potenziali danni alla struttura chimica dei materiali attraversati.
La maggior parte delle radiazioni ionizzanti a cui sono esposti gli esseri umani proviene da sorgenti di origine naturale. Tra questi ultimi possiamo citare il radon, un gas radioattivo presente tra le rocce e prodotto dal decadimento degli atomi di uranio e di torio. Si parla, in particolare, di rischio da esposizione al radon per i lavoratori che svolgono la propria attività in luoghi di lavoro sotterranei o in altre zone identificate, a seguito di misurazione "aree a rischio radon”.
Quali danni possono provocare per la salute?
L'esposizione alle radiazioni ionizzanti può causare l'insorgenza di diverse forme patologiche, sia acute che croniche. A seconda delle modalità con cui è avvenuta l'esposizione e in base alla sua durata potrebbero anzitutto verificarsi danni di tipo somatico che interessano le cellule dei tessuti dell'organismo della persona soggetta all'irradiamento. Una cellula sana potrebbe in questo caso trasformarsi in una cellula malata, dando origine a leucemie e tumori. Un altro tipo di danno, in questo caso ancora allo studio degli esperti, potrebbe essere rappresentato dai danni genetici che interessano le cellule degli organi riproduttivi della persona irraggiata, producendo aborti spontanei e malattie ereditarie.
Cosa dice la normativa?
Di seguito alcune delle novità di maggior rilievo introdotte dal D. Lgs. 101/2020:
- una importante novità è rappresentata dalla riduzione consistente dei valori limite, i livelli di concentrazione considerati accettabili dovranno essere infatti inferiori a 300 Bq/m3 nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle abitazioni già esistenti:
Tipologia locale |
Concentrazione media annua (Bq m-3 ) |
Abitazioni esistenti |
300 |
Abitazioni costruite dopo il 31/12/2024 |
200 |
Luoghi di lavoro |
300 |
- le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11), oppure se svolte in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azionale Nazionale Radon.
- il datore di lavoro dovrà quindi provvedere alle misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria secondo le seguenti scadenze:
- entro 24 mesi dall’inizio dell’attività e quindi immediatamente per le attività esistenti da un periodo maggiore di 24 mesi nei luoghi di lavoro sotterranei, e negli stabilimenti termali;
- nei luoghi di lavoro situati al piano terra à entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Piano Nazionale di azione per il Radon (che a sua volta dovrà uscire entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente D. Lgs., in vigore dal 27 agosto 2020)
- nei luoghi di lavori che rientrano in specifiche tipologie identificate nel piano nazionale d’azione per il radon à a partire dall’entrata in vigore del Piano Nazionale di azione per il Radon (che a sua volta dovrà uscire entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente D. Lgs., in vigore dal 27 agosto 2020)
- le misurazioni andranno ripetute ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati interventi che comportano lavori strutturali.
- qualora le misurazioni siano superiori ai livelli consentiti bisognerà attivare interventi di mitigazione, l’efficacia di tali misure verrà valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione.
Free Work Servizi offre questo servizio avvalendosi di professionisti con esperienza ventennale in interventi di risanamento radon e in possesso di tutti i requisiti di legge per l’adempimento di analisi e eventuali interventi necessari.
Come è noto il rumore può provocare una serie di danni sulla salute, il più grave, meglio conosciuto e studiato dei quali è l’ipoacusia, cioè la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva.
Il rumore può agire inoltre con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul sonno e sul riposo e numerose altre. Da non trascurare anche i possibili effetti sulla sicurezza: il rumore può determinare, infatti, un effetto di mascheramento che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di sicurezza, con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro.
La valutazione del rischio rumore identifica la presenza di fonti acustiche sul luogo di lavoro che possono mettere a rischio la salute dei lavoratori esposti.
La normativa sul rischio rumore regola i termini di condotta e di sicurezza, e la valutazione di tale rischio rientra negli obblighi del Datore di lavoro.
Nello specifico l’art. 190 del D.Lgs.81/2008 impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio rumore all’interno della propria azienda al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare gli appropriati interventi di prevenzione e protezione della salute.
La valutazione del rischio deve essere effettuata da persona qualificata in tutte le aziende, indipendentemente dal settore produttivo, nelle quali siano presenti lavoratori subordinati o equiparati ad essi; nei casi in cui non si possa fondatamente escludere che siano superati i valori inferiori di azione (LEX>80 dB(A) o Lpicco,C > 135 dB(C)) la valutazione deve prevedere anche misurazioni strumentali effettuate secondo le appropriate norme tecniche.
CORSO FOTOGRAFIA CON LO SMARTPHONE PER SOCIAL
La comunicazione aziendale sui Social è un’occasione da non perdere perché rappresenta un’opportunità per fidelizzare il cliente ma anche per acquisirne di nuovi; tra i vantaggi nell’utilizzo dei social infatti c’è senza dubbio la possibilità di promuovere la propria azienda e i propri prodotti, creare fruttuose relazioni, comunicare in modo diretto con gli utenti e fidelizzare i clienti già acquisiti.
L’ immagine è il tuo primo biglietto da visita: parla di te, racconta la tua storia, è la vetrina virtuale che invita il cliente ad entrare nella tua attività. È quindi fondamentale avere un profilo social con foto accattivanti, un feed curato e armonico: avere una buona immagine coerente con il tuo messaggio non è più una scelta ma è necessario qualunque sia il business o l’obiettivo!
Obiettivi
- scoprire tutte le funzioni della fotocamera all’interno dello smartphone;
- apprendere le regole base per scattare foto perfette senza commettere errori;
- le app da usare per modificare gli scatti.
Destinatari
Il corso è rivolto a chi ha un brand personale, un business o un’attività on e off line e vuole migliorarne l’immagine per vendere di più.
È anche per coloro che hanno un profilo personale e vogliono migliorare la qualità delle foto che postano.
Durata e calendario del corso
4 ore suddivise in due sessioni da 2 ore ciascuna.
OPZIONE_I: 12 e 19 aprile dalle 13.45 alle 15.45
OPZIONE_II: 12 E 19 aprile dalle 18.00 alle 20.00
Metodologia didattica e modalità di erogazione del corso
Il corso si svolge tramite formazione a distanza “in diretta” col docente; oltre alla parte teorica è prevista una parte pratica con degli esercizi da realizzare in autonomia e di cui verranno discussi e analizzati i risultati.
Si richiederà l’installazione di alcune App gratuite per la post produzione.
Per meglio fruire delle lezioni è consigliabile avere a disposizione 1 device (computer, tablet o smartphone) per seguire la diretta e interagire con il docente e 1 smartphone per la pratica fotografica.
Programma
- la fotografia digitale: risoluzione, formati, dpi, profondità colore;
- teoria della composizione e formati;
- il bilanciamento del bianco;
- la sensibilità iso;
- tempi di esposizione e diaframmi;
- la profondità di campo;
- i controlli sullo smartphone;
- le impostazioni base e come velocizzare il workflow di scatto;
- lo smartphone come strumento lavoro;
- tips: ritratto, paesaggio, fotografia notturna;
- breve introduzione al video: la fotografia in movimento;
- post produzione;
- condivisione delle fotografie.
Docente
Davide Vanini –nasce a Sondrio nel 1987 e si forma all’Istituto Superiore di Grafica, Moda e Design (ISGMD) di Lecco. Dopo aver conseguito la certificazione presso l’istituto, dove ad oggi è dedicato all’insegnamento come docente di fotografia, si impegna da subito come grafico pubblicitario e fotografo per enti regionali privati volti alla difesa del territorio e alla protezione del patrimonio idrico del nord Italia per il biennio 2010-11. Si impegna successivamente in Svizzera (Canton Ticino) come art director e graphic designer junior. È titolare di uno studio di grafica pubblicitaria e fotografia volto alla comunicazione aziendale. Dal 2014 ad oggi si avvale di collaborazioni estere in qualità di reportage photographer e graphic designer per realtà quali Johnson & Johnson, European Parliament (sede di Bruxelles), Biogen e Ive Rocher.
Costo: euro/part. 60.00
Info e adesioni:
IMPORTANTI NOVITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, VIOLAZIONI E PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE
Con il Decreto Legge 21.10.2021 n. 146 (c.d. “decreto fiscale”) entrato in vigore il 22 ottobre u.s., sono state emanate ulteriori misure urgenti non solo in materia economica e fiscale ma anche riguardo la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’articolo 13 del nuovo Decreto Legge introduce disposizioni di modifica al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro intervenendo, in particolare, in materia di vigilanza, di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni.
In particolare si segnala che:
il provvedimento di sospensione dell’attività, oltre a sanzione aggiuntiva, sarà adottato tutte le volte in cui saranno accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza tra le quali:
- - lavoro irregolare
- - mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- - mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, per le attività in cui è richiesto
- - mancata formazione ed addestramento
- - mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- - mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) , per le attività in cui è richiesto
- - mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto, per le attività in cui è richiesto
- - mancanza di protezioni verso il vuoto, per le attività in cui è richiesto
- - mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno per le attività in cui è richiesto
- - lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, per le attività in cui è richiesto
- - presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- - mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
- - omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Sarà sufficiente l’accertamento di una delle violazioni sopra riportate per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione.
Ricordiamo che la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda tutte le aziende, a prescindere dal tipo di ragione sociale, dal settore di attività di appartenenza e dalla tipologia del rischio. E’ importante precisare che le disposizioni di tutela previste dal decreto si applicano non solo in presenza di lavoratori con contratto di tipo subordinato, sono infatti inseriti nella definizione di “lavoratore” i soci lavoratori, gli associati in partecipazione, e praticamente tutte le tipologie di lavoratori ed assimilati, compresi gli stagisti, i tirocinanti, gli allievi (nel caso in cui svolgano attività di laboratorio, videoterminali compresi), indipendentemente dal fatto che sia percepita o meno una retribuzione. I lavoratori a progetto rientrano nella responsabilità del datore di lavoro solo se operano presso i luoghi di lavoro dello stesso.
Per qualsiasi informazione potete contattarci, ci rendiamo disponibili anche a un check-up gratuito della situazione aziendale.
D.L. 146/2021 nuovo provvedimento di sospensione ex art. D.Lgs. 81/08 - prime indicazioni